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SCIA 2 ROMA- COSA E’ E QUANDO SI PRESENTA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A. 2) è stata introdotta con il DLGS 222 del 2016 ed è anche chiamata SCIA in alternativa al Permesso di Costruire titolo che è andato a sostituire la cosiddetta SUPER DIA. Gli interventi ricadenti in Segnalazione Certificata di inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire (S.C.I.A 2 ) cosi come aggiornati dal DLGS 222 del 2016 – Tabella A sono quelli che ricadono nella RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA cosidetta “ pesante ” normata dall’art. 10 comma 1 lettra C e dagli art. 20 e 23 comma 1 lettera A del DPR 380/2001 e NUOVE COSTRUZIONI solo nel caso siano in esecuzione di uno strumento urbanistico attuativo. La SCIA 2 è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell’Edilizia e va redatta ad esempio per ROMA CAPITALE in forma cartacea e consegnata a mano al protocollo del municipio di competenza, mentre ad esempio nel Comune di Pomezia o nel Comune di Fiumicino – limitrofi alla Città di Roma si trasmette online tramite apposito portale telematico SUE.

La SCIA 2, come la CILA può essere presentata per lavori da eseguire in via preventiva come atto autorizzativo per le opere da compiere, oppure per sanare difformità ricadenti nella fattispecie delle opere indicate dal DPR 380. In questo caso si tratterà di una SCIA in sanatoria che sarà soggetta al pagamento di una sanzione commisurata in tre volte il costo di costruzione determinato da Computo metrico estimativo o calcolato sul valore venale dell’immobile stesso. Gli INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE così come normato dall’Art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG sono quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Sono da considerarsi a titolo esemplificativo le opere che rientrano nella categoria della RE 2 e della RE 3:
  • Modifica dell'aspetto esteriore degli edifici (apertura di nuovi vani finestra o trasformazione di quelli esistenti, come da finestra in porta finestra e viceversa, realizzazione di balconi, logge, modifica delle coperture esistenti che prevedano soluzioni strutturali o architettoniche diverse, etc.);
  • Demolizione e ricostruzione di solai se impostati a quota diversa e con aumenti di SUL; costruzione di nuovi solai all'interno dell'edificio;
  • Demolizione e ricostruzione di porzioni di fabbricato con la possibilità di effettuare incrementi di SUL, modifiche del Volume costruito (Ve), della sagoma e dell'aspetto esteriore degli edifici;
  • Modifica di esistenti spazi accessori legittimi o legittimati, computati, nel relativo titolo abilitativo, come superfici non residenziali (SNR), all'interno della sagoma esistente con conseguente aumento della SUL;
  • Realizzazione di nuovi spazi accessori alle unità edilizie ed immobiliari - se non utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, e tali da non costituire incremento di superficie utile lorda -, legati a queste da vincolo di pertinenza, quali cantine poste ai piani interrati o seminterrati - se emergenti non oltre 80 cm fuori terra - e serre solari nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico;
Rientrano nella fattispecie anche la realizzazione di:
  • portici, tettoie e volumi tecnici- questi ultimi se di altezza utile non superiore a 2,40 m. ed emergenti dall'estradosso del solaio di copertura - tali da non configurarsi come interventi di nuova costruzione AMP, secondo quanto definito al punto 2.5 comma 2;
  • pensiline, se eccedenti i limiti di cui al precedente paragrafo;
  • piscine se pertinenziali a unità immobiliari ad uso residenziale;
Interventi riconducibli alla RE3:
  • interventi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato anche con modifica della localizzazione dello stesso all'interno del lotto, a condizione che rimangono invariate la volumetria e la sagoma dello stesso Sono altresì classificati come interventi di ristrutturazione edilizia, il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 13/09 s.m.i., nei limiti ed alle condizioni da essa stabiliti;
SCIA 2 ROMA – COME SI PRESENTA

Cosi come per la CILA e per tutte le pratiche edilizie che presuppongono l’attestazione del professionista circa la regolarità dell’esistente, è IL SOPRALLUOGO da parte di un tecnico abilitato. Il nostro studio effettua prima della redazione di qualunque pratica da eseguire un accurato sopralluogo e rilievo metrico dell’edificio necessario ad una buona graficizzazione sia dello stato attuale che di quello post operam.
La SCIA 2 si presenta a Roma in forma Cartacea allegando alla richiesta la relazione asseverata del Tecnico abilitato, due copie degli elaborati grafici, tutti gli allegati necessari alla buona comprensione della pratica, il modello SOGGETTI COINVOLTI con l’indicazione oltre che di eventuali comproprietari o titolati alla presentazione, del DIRETTORE DEI LAVORI, e dei dati relativi alla DITTA ESECUTRICE, completi in modo che il municipio ricevente possa verificare la regolarità del DURC.
La SCIA 2 è spesso onerosa e quindi sarà necessario redigere un computo metrico estimativo necessario alla determinazione di un eventuale Costo di Costruzione, o applicare le apposite formule indicate dal Comune di Roma per la determinazione di eventuali Urbanizzazioni primarie – Urbanizzazioni secondarie e Monetizzazione di standard.

SCIA 2 ROMA – DOCUMENTI NECESSARI

Necessari all’inoltro della SCIA 2 sono i seguenti documenti:

  • Planimetria catastale ultima in atti dell’unità immobiliare;
  • Importantissima è la documentazione relativa alla storia urbanistica dell’immobile senza il quale non è possibile compilare la relazione tecnica asseverata;
  • Copia dell’atto di provenienza dell’immobile o contratto di locazione;
  • Fotocopia di un documento di identità del richiedente;

Indicati solo alcuni dei documenti da fornire al tecnico, in base alla tipologia di immobile, ed alla tipologia di lavorazione, indichiamo direttamente nel preventivo tecnico economico la lista completa della documentazione necessaria.

SCIA 2 ROMA – TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE

La SCIA 2, può essere condizionata all’ottenimento di ulteriori pareri, ed in questo caso l’inizio lavori è demandato all’ottenimento degli stessi. In tutti gli altri casi è una pratica con inizio lavori subordinato al silenzio assenso che si forma dopo 30 giorni dalla protocollazione. Prima quindi dell’effettivo inizio dei lavori ed entro 30 giorni dalla protocollazione, la stessa dovrà essere completa di tutta la documentazione, il progetto ben definito, e gli oneri completamente pagati. E’ possibile presentare varianti al titolo abilitativo presentando una nuova SCIA 2 in variante alla precedente.
Il termine per il completamento dei lavori è di tre anni ed alla fine dell’opera il tecnico incaricato rilascerà un collaudo dell’opera insieme alla fine dei lavori, dopo aver registrato la variazione catastale delle opere eseguite sull’immobile.
A seconda della fattispecie delle opere eseguite potrebbe essere obbligatorio redigere un APE aggiornato con gli interventi eseguiti, e per le opere che hanno operato un mutamento sostanziale alla consistenza dell’immobile è necessario redigere la SCIA di agibilità.
PER IL COMMITTENTE: occorre sempre ricordare di chiedere all’impresa esecutrice una copia dei Formulari dei rifiuti, e, qualora le opere avessero interessato gli impianti è necessario farsi rilasciare le dovute certificazioni.