You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

CILA ROMA- COSA E’ E QUANDO SI PRESENTA

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è il procedimento amministrativo relativo alle opere ritenute “più semplici” nell’ambito edilizio ed urbanistico. E’ stata introdotta con la Legge di conversione n. 73/2010, modificando il procedimento amministrativo di “manutenzione straordinaria” chiamato D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) introdotto con il D.P.R. 380/2001.

Gli interventi ricadenti in Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) cosi come aggiornati dal DLGS 222 del 2016 – Tabella A sono quelli che ricadono nella MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Leggera) e nel RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (Leggero), ivi ricompresi gli accorpamenti o i frazionamenti immobiliari. La CILA Roma è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell’Edilizia e va redatta online tramite apposito portale telematico SUET del comune di Roma. La Cila può essere presentata per lavori da eseguire in via preventiva come atto autorizzativo per le opere da compiere, oppure per sanare lievi difformità interne che a volte si possono riscontrare all’interno di un abitazione. In questo caso si tratterà di una CILA in sanatoria che sarà soggetta al pagamento di una sanzione fissa. Andando a chiarire quali possono essere INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO così come normato dall’Art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG:

Sono interventi di Manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Sono da considerarsi a titolo esemplificativo le sottoelencate opere:
  • Demolizione e nuova costruzione di tramezzi, anche per la creazione di nuovi vani, realizzazione di controsoffitti;
  • Modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all’interno della singola unità immobiliare;
  • Apertura o chiusura di vani porta su tramezzi interni, anche se muratura portante, in questo caso previa verifica delle strutture, all’interno della SINGOLA unità immobiliare;
  • Frazionamenti immobiliari senza cambio di destinazione d’uso;

Sono interventi di Restauro e risanamento conservativo (RC) gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Sono da considerarsi di risanamento conservativo, a titolo esemplificativo, le opere sotto elencate:
  • Accorpamento di unità immobiliari contigue sia in orizzontale che in verticale;
  • Sostituzione di infissi esterni con altri aventi caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti;
  • Rivestimenti e coloriture di prospetti esterni se con modifiche rispetto ai preesistenti
  • Sostituzione dei manti di copertura se con caratteristiche diverse rispetto a quelli esistenti;
  • Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta o accessi carrai su aree già edificate fronteggianti vie o piazze, aventi altezza max di 1,80 m., salva la facoltà di sovrapporre reti metalliche o cancellate nel rispetto dell'altezza max di 3,00 m. prescritta dall'art. 878 del Codice Civile;
  • Installazione di ringhiere o realizzazione di parapetti a protezione di lastrici o terrazze;
  • Consolidamenti di strutture verticali;
  • Demolizione e ricostruzione di solai interni se in assenza di incremento di superficie e di modifica delle preesistenti quote d'imposta previa comunicazione al Genio Civile;
  • Realizzazione di soppalchi non praticabili e quindi non costituenti superfici utili, con altezza utile non superiore a 1,50 m
  • Realizzazione di pensiline, in corrispondenza di porte e/o finestre, con aggetto di norma non superiore a 1,20 m., funzionali al riparo dagli agenti atmosferici.

La CILA può essere immediatamente attuativa oppure condizionata qualora si necessiti di pareriaggiuntivi quali ad esempio quelli dovuti al rispetto delle normative della Carta per la qualità.

CILA ROMA – COME SI PRESENTA

Prerogativa alla presentazione di una CILA è IL SOPRALLUOGO da parte di un tecnico abilitato e lo studio da parte dello stesso circa la regolarità dell’esistente. Il tecnico, dopo aver classificato l’opera da eseguire o da sanare come rientranti nella fattispecie descritta al paragrafo precedente, effettua il sopralluogo, certifica la eventuale conformità dell’esistente (ANTE OPERAM) con lo stato di fatto e redige l’elaborato relativo all’intervento o agli interventi da effettuare, unitamente alla relazione Tecnica asseverata.

CILA ROMA – DOCUMENTI NECESSARI
Necessari all’inoltro della CILA sono i seguenti documenti:
  • SPID del richiedente – obbligatorio per la presentazione – LO SPID può essere richiesto alla Posta – alla Camera di Commercio o nelle modalità previste per il rilascio dell’identità digitale;
  • Lettera di incarico o delega al professionista in qualità di Progettista e di Direttore dei Lavori;
  • Documentazione relativa alla storia urbanistica dell’immobile;
  • Fotocopia di un documento di identità del richiedente;
  • Lettera di incarico alla ditta esecutrice dei lavori;
  • Fotocopia di un documenti dell’Amministratore della Ditta incaricata;
  • Pagamento della reversale da parte del richiedente.
CILA ROMA – TERMINE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE

La CILA, quando non condizionata all’ottenimento di ulteriori pareri, è una pratica con inizio lavori immediato e pertanto all’atto dell’invio la stessa dovrà essere completa di tutta la documentazione ed il progetto ben definito. Non e’ possibile presentare varianti al titolo abilitativo e nel caso si verificassero esigenze diverse in cantiere che determinino la necessità di un nuovo elaborato grafico sarà necessario presentare una nuova CILA. Il termine per il completamento dei lavori è di tre anni ed alla fine dell’opera il tecnico incaricato rilascerà un collaudo dell’opera insieme alla fine dei lavori, dopo aver registrato la variazione catastale delle opere eseguite sull’immobile. PER IL COMMITTENTE: occorre sempre ricordare di chiedere all’impresa esecutrice una copia dei Formulari dei rifiuti, e, qualora le opere avessero interessato gli impianti è necessario farsi rilasciare le dovute certificazioni.