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La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è il procedimento amministrativo relativo alle opere ritenute “più semplici” nell’ambito edilizio ed urbanistico. E’ stata introdotta con la Legge di conversione n. 73/2010, modificando il procedimento amministrativo di “manutenzione straordinaria” chiamato D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) introdotto con il D.P.R. 380/2001.
Gli interventi ricadenti in Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) cosi come aggiornati dal DLGS 222 del 2016 – Tabella A sono quelli che ricadono nella MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Leggera) e nel RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (Leggero), ivi ricompresi gli accorpamenti o i frazionamenti immobiliari. La CILA Roma è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell’Edilizia e va redatta online tramite apposito portale telematico SUET del comune di Roma. La Cila può essere presentata per lavori da eseguire in via preventiva come atto autorizzativo per le opere da compiere, oppure per sanare lievi difformità interne che a volte si possono riscontrare all’interno di un abitazione. In questo caso si tratterà di una CILA in sanatoria che sarà soggetta al pagamento di una sanzione fissa. Andando a chiarire quali possono essere INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO così come normato dall’Art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG:
Sono interventi di Manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Sono interventi di Restauro e risanamento conservativo (RC) gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
La CILA può essere immediatamente attuativa oppure condizionata qualora si necessiti di pareriaggiuntivi quali ad esempio quelli dovuti al rispetto delle normative della Carta per la qualità.
Prerogativa alla presentazione di una CILA è IL SOPRALLUOGO da parte di un tecnico abilitato e lo studio da parte dello stesso circa la regolarità dell’esistente. Il tecnico, dopo aver classificato l’opera da eseguire o da sanare come rientranti nella fattispecie descritta al paragrafo precedente, effettua il sopralluogo, certifica la eventuale conformità dell’esistente (ANTE OPERAM) con lo stato di fatto e redige l’elaborato relativo all’intervento o agli interventi da effettuare, unitamente alla relazione Tecnica asseverata.
La CILA, quando non condizionata all’ottenimento di ulteriori pareri, è una pratica con inizio lavori immediato e pertanto all’atto dell’invio la stessa dovrà essere completa di tutta la documentazione ed il progetto ben definito. Non e’ possibile presentare varianti al titolo abilitativo e nel caso si verificassero esigenze diverse in cantiere che determinino la necessità di un nuovo elaborato grafico sarà necessario presentare una nuova CILA. Il termine per il completamento dei lavori è di tre anni ed alla fine dell’opera il tecnico incaricato rilascerà un collaudo dell’opera insieme alla fine dei lavori, dopo aver registrato la variazione catastale delle opere eseguite sull’immobile. PER IL COMMITTENTE: occorre sempre ricordare di chiedere all’impresa esecutrice una copia dei Formulari dei rifiuti, e, qualora le opere avessero interessato gli impianti è necessario farsi rilasciare le dovute certificazioni.