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Il recupero dei sottotetti ai Fini abitativi e turistico recettivi è stato reso possibile grazie alla Legge regionale n. 13 del 2009 che inizialmente rendeva recuperabili i sottotetti esistenti alla dala del 31 dicembre 2013. Successivamente con l’emanazione della Legge regionale n. 7 del 2017 “Disposizioni per la Rigenerazione Urbana e per il recupero edilizio” si rendono recuperabili i sottotetti esistenti alla data del 01 Giugno 2017, ampliando così la possibilità di recupero.
Vediamo secondo la definizione di sottotetto quali sono le categoria interessate:
Risulta invece pacifico che non possono essere recuperati spazi parzialmente aperti tipo logge o stenditoi aperti solo da un lato, in quanto la loro tamponatura al fine di costituire un ambiente chiuso implica una operazione di ampliamento di volume, la quale non è consentita dalla LR 13/2009. Nel merito si è espresso anche il TAR Lazio con sentenza n°1424/2019 sez. 2B relativa proprio ad un recupero sottotetti nel comune di Roma.
La legge regionale per il recupero dei sottotetti è, assieme alle altre della rosa delle leggi speciali, una NORMA SPECIALE DEROGATORIA, che consente in sostanza di fare delle operazioni edilizie in deroga ai limiti imposti dalla normativa statale e locale (piano regolatore, regolamento edilizio, etc.).
La deroga, trattandosi di una norma speciale per il recupero di spazi in origine non abitabili, nel caso specifico riguarda in primis l’altezza consentita che può essere inferiore a quella degli ambienti nati già in conformità ai regolamenti di igiene.
L'altezza media interna del sottotetto recuperabile, è fissata in 1,90 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana.
Nel caso cui questo dovesse presentare un soffitto a volta, l'altezza media è calcolata facendo la media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 %.
Se il sottotetto dovesse invece presentare un soffitto non orizzontale, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitativo e 1,30 metri per quelli destinati a spazi accessori o di servizio.
Gli spazi con un'altezza inferiore a quella indicata pocanzi, dovranno essere chiusi attraverso opere murarie o arredi fissi, e potranno comunque essere utilizzati come guardaroba o ripostigli.
Il titolo edilizio necessario per la richiesta di recupero del sottotetto è la SCIA 2 – si rimanda all’apposito paragrafo per le specifiche.
Il Recupero dei sottotetti è una pratica onerosa e per lo stesso oltre ai diritti di Segreteria dovranno essere pagati prima dell’inizio dei lavori:
Il costo medio, da corrispondere al Municipio, per un recupero dei sottotetti è stato stimato dal nostro studio in base alla media delle pratiche presentate intorno ai 350 €/mq.
Come per tutte le opere ascrivibili alla SCIA 2, i lavori di recupero potranno iniziare una volta ottenuto il silenzio assenso che si forma dopo 30 giorni dalla protocollazione.
Prima quindi dell’effettivo inizio dei lavori ed entro 30 giorni dalla protocollazione, la stessa dovrà essere completa di tutta la documentazione, il progetto ben definito, e gli oneri completamente pagati.
Il termine per il completamento dei lavori è di tre anni ed alla fine dell’opera il tecnico incaricato rilascerà un collaudo dell’opera insieme alla fine dei lavori, dopo aver registrato la variazione catastale delle opere eseguite sull’immobile.
In questo caso è obbligatorio redigere un APE aggiornato con le superfici riscaldate che si vanno ad aggiungere alle superfici dell’abitazione ed è necessario redigere la SCIA di agibilità.
PER IL COMMITTENTE: occorre sempre ricordare di chiedere all’impresa esecutrice una copia dei Formulari dei rifiuti, e, per la presentazione della SCIA di agibilità occorrerà depositare presso lo sportello unico che le certificazioni di conformità degli impianti realizzati, Occorre quindi che il Committente si faccia rilasciare il tutto in triplice copia.